Autofficina e Deposito incontrollato di rifiuti; il sequestro dell’area come provvedimento preventivo per evitare il proseguire dell’attività illecita.
Costituisce un deposito incontrollato di rifiuti, l’oggettivo abbandono di veicoli (anche se targati ed iscritti al PRA) all’interno dei quali erano stati ammassati, imbrattati di olio, parti meccaniche, guarnizioni, motori non modificati e contenenti oli esauti, radiatori dismessi, impianti frenanti con dischi contenenti amianto, bidoni di solventi, materiale metallico vario, ecc…, effettuato all’interno di un’area messa a disposizione di un’autofficina.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12874/2020 conferma, ai sensi dell’art 321 cpp che, il giudice può disporre il sequestro dell’area interessata dall’abbandono di rifiuti, se la sua libera disponibilità è pertinente alla commissione, all’aggravio o alla reiterazione di un reato ambientale di cui all’art. 256, comma 2 del D.Lgs 152/2206.
Il provvedimento è prudente e corretto anche nel caso in cui il proprietario dell’area non è il soggetto responsabile dell’illecito abbandono dei rifiuti, pur non avendo prove che lo estraniano dalla vicenda contestata, e richiama il principio secondo cui sequestrare (e non confiscare) preventivamente un’area , anche se di proprietà di terzi in buona fede, evita il pericolo di prosecuzione della condotta qualora l’area venga sottratta alla disponibilità di chi l’ha di fatto usata per realizzare un deposito incontrollato di rifiuti.
Art. 256, D.Lgs 152/2006
Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Art 321 c.p.p. :Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253 1] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari.
www.consulenzagestionerifiuti.it
05 maggio 2020
Costituisce un deposito incontrollato di rifiuti, l’oggettivo abbandono di veicoli (anche se targati ed iscritti al PRA) all’interno dei quali erano stati ammassati, imbrattati di olio, parti meccaniche, guarnizioni, motori non modificati e contenenti oli esauti, radiatori dismessi, impianti frenanti con dischi contenenti amianto, bidoni di solventi, materiale metallico vario, ecc…, effettuato all’interno di un’area messa a disposizione di un’autofficina.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12874/2020 conferma, ai sensi dell’art 321 cpp che, il giudice può disporre il sequestro dell’area interessata dall’abbandono di rifiuti, se la sua libera disponibilità è pertinente alla commissione, all’aggravio o alla reiterazione di un reato ambientale di cui all’art. 256, comma 2 del D.Lgs 152/2206.
Il provvedimento è prudente e corretto anche nel caso in cui il proprietario dell’area non è il soggetto responsabile dell’illecito abbandono dei rifiuti, pur non avendo prove che lo estraniano dalla vicenda contestata, e richiama il principio secondo cui sequestrare (e non confiscare) preventivamente un’area , anche se di proprietà di terzi in buona fede, evita il pericolo di prosecuzione della condotta qualora l’area venga sottratta alla disponibilità di chi l’ha di fatto usata per realizzare un deposito incontrollato di rifiuti.
Art. 256, D.Lgs 152/2006
Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Art 321 c.p.p. :Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253 1] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari.
www.consulenzagestionerifiuti.it
05 maggio 2020
Luca D'Alessandris