Gestione rifiuti, la partecipazione ad una gara di appalto è subordinata al possesso congiunto dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dei codici E.E.R. richiesti per il servizio.

Gestione rifiuti, la partecipazione ad una gara di appalto è subordinata al possesso congiunto dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dei codici E.E.R. richiesti per il servizio.

E’ quanto confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6355/2020.

La stazione appaltante, nel bandire una gara di appalto deve assicurarsi, già dal momento in cui vengono presentate le domande di partecipazione alla gara che, il soggetto partecipante possieda le autorizzazioni necessarie e i requisiti tecnici per poter eseguire le prestazioni oggetto della gara, qualora risulti aggiudicatario del servizio.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una Società operante nel settore gestione rifiuti.

La Società, dapprima, si è vista aggiudicataria dell’affidamento in appalto del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, in un secondo momento si è vista revocare l’aggiudicazione, in quanto, nel momento di partecipazione alla gara, non possedeva i requisiti tecnici previsti dal Bando di Gara, ovvero, nonostante fosse iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non possedeva i codici E.E.R 20.01.21* e 20.01.35*.

La Società sostiene che l’aver richiesto l’integrazione dei codici E.E.R. precedentemente mancanti alla data di partecipazione alla gara, fosse sufficiente a garantire il principio di proporzionalità, ritenendo che tali requisiti sono indispensabili per l’esecuzione del contratto e non per l’ammissione alla gara.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, il Consiglio di Stato, ha ritenuto invece che, correttamente il Comune aveva previsto la clausola nel disciplinare di gara (come previsto dall’art. 83, commi 6 e 8 del D.Lgs 50/2016), che prevedeva in modo esplicito i requisiti tecnici, tra i quali anche il possesso dell’iscrizione per specifici codici E.E.R, presenta un’inequivocabile valenza ai fini della partecipazione alla gara:

Ai fini della partecipazione alla gara le imprese….debbono possedere, a pena di esclusione:

……..e) Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ex DM n. 120/20174, di cui all’art 212 del D. Lgs. 152/2006 o ad Albo analogo di Stato CE , in corso di validità per le seguenti categorie:

- categoria 1 classe F o superiore, riportanti almeno i seguenti codici CER afferenti ai servizi oggetto di gara:

-          20.01.21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

-          20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso…”

E’ chiaro quindi che, i requisiti sopra richiamati sono indispensabili e necessari ai fini della aggiudicazione alla gara, essendo un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

 

31/10/2020

www.consulenzagestionerifiuti.it

Gestione rifiuti, la partecipazione ad una gara di appalto è subordinata al possesso congiunto dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dei codici E.E.R. richiesti per il servizio.

E’ quanto confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6355/2020.

La stazione appaltante, nel bandire una gara di appalto deve assicurarsi, già dal momento in cui vengono presentate le domande di partecipazione alla gara che, il soggetto partecipante possieda le autorizzazioni necessarie e i requisiti tecnici per poter eseguire le prestazioni oggetto della gara, qualora risulti aggiudicatario del servizio.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una Società operante nel settore gestione rifiuti.

La Società, dapprima, si è vista aggiudicataria dell’affidamento in appalto del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, in un secondo momento si è vista revocare l’aggiudicazione, in quanto, nel momento di partecipazione alla gara, non possedeva i requisiti tecnici previsti dal Bando di Gara, ovvero, nonostante fosse iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non possedeva i codici E.E.R 20.01.21* e 20.01.35*.

La Società sostiene che l’aver richiesto l’integrazione dei codici E.E.R. precedentemente mancanti alla data di partecipazione alla gara, fosse sufficiente a garantire il principio di proporzionalità, ritenendo che tali requisiti sono indispensabili per l’esecuzione del contratto e non per l’ammissione alla gara.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, il Consiglio di Stato, ha ritenuto invece che, correttamente il Comune aveva previsto la clausola nel disciplinare di gara (come previsto dall’art. 83, commi 6 e 8 del D.Lgs 50/2016), che prevedeva in modo esplicito i requisiti tecnici, tra i quali anche il possesso dell’iscrizione per specifici codici E.E.R, presenta un’inequivocabile valenza ai fini della partecipazione alla gara:

Ai fini della partecipazione alla gara le imprese….debbono possedere, a pena di esclusione:

……..e) Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ex DM n. 120/20174, di cui all’art 212 del D. Lgs. 152/2006 o ad Albo analogo di Stato CE , in corso di validità per le seguenti categorie:

- categoria 1 classe F o superiore, riportanti almeno i seguenti codici CER afferenti ai servizi oggetto di gara:

-          20.01.21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

-          20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso…”

E’ chiaro quindi che, i requisiti sopra richiamati sono indispensabili e necessari ai fini della aggiudicazione alla gara, essendo un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

 

31/10/2020

www.consulenzagestionerifiuti.it


Articolo scritto il 31-10-2020

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