ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI – RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO – INSUSSISTENZA. TAR PIEMONTE 712/2020

Nei casi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su un’area industriale concessa in affitto, il responsabile dell’illecito ambientale è l’affittuario che ha il pieno godimento del complesso industriale.

Lo conferma il Tar Piemonte con sentenza n. 712 del 12 novembre 2020, che accoglie il ricorso di una società proprietaria di un’area industriale concessa in godimento a terzi in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale per lo svolgimento dell’attività di riparazione, manutenzione e produzione di veicoli ferroviari.

L’area in oggetto è stata sottoposta a sequestro sull’ipotesi di reato di “discarica non autorizzata” di cui all’art 256, comma 3 del D. lgs 152/2006, per il riscontato abbandono incontrollato di ingenti quantità di rifiuti speciali costituiti da ferro, plastica, cartone, guarnizioni di gomma, pannelli fonoassorbenti, computer, batterie di treni e scarti di olii e vernici.

Sulla stessa area, a seguito di sopralluogo da parte dei funzionari dell’ARPA e del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale è emersa anche una “criticità ambientale” che invitava a mettere i rifiuti in una condizione di sicurezza per evitare la contaminazione delle aree circostanti.

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, emettendo ordinanza sindacale, ha intimato sia al proprietario dell’area (locatore), sia al conduttore (affittuario) di provvedere alla messa in sicurezza dei bidoni contenenti olii poiché aperti ed esposti alle acque meteoriche, di provvedere a presentare un piano di rimozione dei rifiuti e svolgere indagini preliminari volte a verificare l’eventuale superamento delle concentrazioni  di soglia di contaminazione.

Il Tar ha accolto il ricorso del proprietario (locatore) dell’area, per diversi motivi:

Difetto di istruttoria e insufficienti motivazioni da parte del sindaco nell’intimare anche al proprietario dell’area il ripristino dello stato dei luoghi - Violazione dell’art 192 del D.Lgs 152/2006 che disciplina il divieto di abbandono, ascrivibile solo per colpa o dolo.

Il Sindaco ha infatti, erroneamente esteso gli obblighi di rimozione dei rifiuti e ripristino del sito alla società proprietaria senza comprovare effettivamente che la stessa avesse contribuito all’illecito e senza effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, richiesto invece dalla norma.

Pertanto i giudici amministrativi non hanno riscontrato i presupposti per estendere al proprietario dell’area la responsabilità dell’illecito ambientale, dovuto all’abbandono incontrollato di rifiuti, che è invece ascrivibile in capo all’affittuario e in virtù degli accordi contrattuali tra locatario e locatore.

La sentenza ribadisce altresì la consolidata giurisprudenza in merito alla assenza di una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area in quanto tale, poiché viene meno una generica culpa in vigilando di tipo omissivo in ragione del mancato impedimento o segnalazione del deposito non autorizzato dei rifiuti commesso dall’affittuario dell’area.

E’ stata riscontrata la mancanza dei presupposti per imporre le misure di prevenzione di cui all’art 242 D.Lgs 152/2006 in capo al proprietario dell’area, ritenendo carenti gli elementi istruttori che comprovino la responsabilità della potenziale contaminazione dell’area, per superamento o il pericolo concreto e attuale delle concentrazioni soglia di contaminazione.

___________

ART 192 D. Lgs 152/2006:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 

Nei casi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su un’area industriale concessa in affitto, il responsabile dell’illecito ambientale è l’affittuario che ha il pieno godimento del complesso industriale.

Lo conferma il Tar Piemonte con sentenza n. 712 del 12 novembre 2020, che accoglie il ricorso di una società proprietaria di un’area industriale concessa in godimento a terzi in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale per lo svolgimento dell’attività di riparazione, manutenzione e produzione di veicoli ferroviari.

L’area in oggetto è stata sottoposta a sequestro sull’ipotesi di reato di “discarica non autorizzata” di cui all’art 256, comma 3 del D. lgs 152/2006, per il riscontato abbandono incontrollato di ingenti quantità di rifiuti speciali costituiti da ferro, plastica, cartone, guarnizioni di gomma, pannelli fonoassorbenti, computer, batterie di treni e scarti di olii e vernici.

Sulla stessa area, a seguito di sopralluogo da parte dei funzionari dell’ARPA e del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale è emersa anche una “criticità ambientale” che invitava a mettere i rifiuti in una condizione di sicurezza per evitare la contaminazione delle aree circostanti.

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, emettendo ordinanza sindacale, ha intimato sia al proprietario dell’area (locatore), sia al conduttore (affittuario) di provvedere alla messa in sicurezza dei bidoni contenenti olii poiché aperti ed esposti alle acque meteoriche, di provvedere a presentare un piano di rimozione dei rifiuti e svolgere indagini preliminari volte a verificare l’eventuale superamento delle concentrazioni  di soglia di contaminazione.

Il Tar ha accolto il ricorso del proprietario (locatore) dell’area, per diversi motivi:

Difetto di istruttoria e insufficienti motivazioni da parte del sindaco nell’intimare anche al proprietario dell’area il ripristino dello stato dei luoghi - Violazione dell’art 192 del D.Lgs 152/2006 che disciplina il divieto di abbandono, ascrivibile solo per colpa o dolo.

Il Sindaco ha infatti, erroneamente esteso gli obblighi di rimozione dei rifiuti e ripristino del sito alla società proprietaria senza comprovare effettivamente che la stessa avesse contribuito all’illecito e senza effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, richiesto invece dalla norma.

Pertanto i giudici amministrativi non hanno riscontrato i presupposti per estendere al proprietario dell’area la responsabilità dell’illecito ambientale, dovuto all’abbandono incontrollato di rifiuti, che è invece ascrivibile in capo all’affittuario e in virtù degli accordi contrattuali tra locatario e locatore.

La sentenza ribadisce altresì la consolidata giurisprudenza in merito alla assenza di una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area in quanto tale, poiché viene meno una generica culpa in vigilando di tipo omissivo in ragione del mancato impedimento o segnalazione del deposito non autorizzato dei rifiuti commesso dall’affittuario dell’area.

E’ stata riscontrata la mancanza dei presupposti per imporre le misure di prevenzione di cui all’art 242 D.Lgs 152/2006 in capo al proprietario dell’area, ritenendo carenti gli elementi istruttori che comprovino la responsabilità della potenziale contaminazione dell’area, per superamento o il pericolo concreto e attuale delle concentrazioni soglia di contaminazione.

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ART 192 D. Lgs 152/2006:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 


Articolo scritto il 05-12-2020

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