
Albo Nazionale Gestori Ambientali, circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 proroga la validità delle iscrizioni all’Albo.
In applicazione dell’art 3 - bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020, la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali proroga la validità delle autorizzazioni ambientali.
In particolare, la circolare conferma che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. (Lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.)
Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
In applicazione dell’art 3 - bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020, la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali proroga la validità delle autorizzazioni ambientali.
In particolare, la circolare conferma che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. (Lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.)
Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
Luca D'Alessandris
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Luca D'Alessandris