Nuove istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 sulla compilazione dei Fir
Modifiche alle istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, pubblicate il 10/12/2024.
Dopo l’abrogazione della categoria 3 bis, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei registri e dei formulari relativi alla gestione dei rifiuti.
Principali integrazioni:
-
Trasportatori non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
- Nel registro di carico e scarico, il campo “provenienza del rifiuto” non deve indicare il numero di iscrizione all’Albo nei casi previsti dalle sezioni 2.1.1 (carico da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale).
- Nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), il campo n. 4 (numero di iscrizione all’Albo) non deve essere compilato nei casi di trasporto da produttore a destinatario (con intermediario o meno) e per i rifiuti disciplinati dall’art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006.
- Nei campi relativi a trasbordi parziali (campo 13), trasbordi totali (campo 14) e trasporti intermodali (campo vettore terrestre), non deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo.
-
Modifiche alla tabella delle “tipologie di autorizzazioni”:
- La tabella riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 è stata aggiornata. I dettagli specifici non sono stati riportati nella sintesi, ma si prevede che siano recepiti nei modelli.
-
Aggiornamento tecnico: Le specifiche tecniche per la redazione elettronica dei modelli saranno adeguate alle nuove disposizioni.
Queste modifiche semplificano la compilazione dei documenti relativi ai rifiuti per i trasportatori non iscritti all’Albo, aggiornando anche le modalità tecniche e amministrative previste dal decreto.
fonte: https://www.rentri.gov.it
Modifiche alle istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, pubblicate il 10/12/2024.
Dopo l’abrogazione della categoria 3 bis, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei registri e dei formulari relativi alla gestione dei rifiuti.
Principali integrazioni:
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Trasportatori non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
- Nel registro di carico e scarico, il campo “provenienza del rifiuto” non deve indicare il numero di iscrizione all’Albo nei casi previsti dalle sezioni 2.1.1 (carico da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale).
- Nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), il campo n. 4 (numero di iscrizione all’Albo) non deve essere compilato nei casi di trasporto da produttore a destinatario (con intermediario o meno) e per i rifiuti disciplinati dall’art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006.
- Nei campi relativi a trasbordi parziali (campo 13), trasbordi totali (campo 14) e trasporti intermodali (campo vettore terrestre), non deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo.
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Modifiche alla tabella delle “tipologie di autorizzazioni”:
- La tabella riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 è stata aggiornata. I dettagli specifici non sono stati riportati nella sintesi, ma si prevede che siano recepiti nei modelli.
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Aggiornamento tecnico: Le specifiche tecniche per la redazione elettronica dei modelli saranno adeguate alle nuove disposizioni.
Queste modifiche semplificano la compilazione dei documenti relativi ai rifiuti per i trasportatori non iscritti all’Albo, aggiornando anche le modalità tecniche e amministrative previste dal decreto.
fonte: https://www.rentri.gov.it
Luca D'Alessandris