
Accordo multilaterale M366 Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al pericolo per l'ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo
Come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, dal prossimo 1° Settembre 2025, le leghe metalliche contenenti piombo, se riclassificate con H400 / H410 / 411 sarebbero state sottoposte all'ADR e comunque riclassificate anche ai fini della normativa rifiuti.
L'Italia attraverso il MIT, ha richiesto ad UNECE (Commissione economica per l'Europala) la deroga all'applicazione dell'ADR per trasporto di tali leghe come merci pericolose classificate con Classe 9, ONU 3077, L'UNECE ha accolto tale richiesta ed ha notificato l'Accordo multilaterale M366 / con validità 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027.
Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR.
Accordo multilaterale M366 Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al pericolo per l'ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo
1) Il presente accordo si applica solo alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità al 2.2.9.1.10.6 in conseguenza del 2.2.9.1.10.51 contenenti:
- ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
- ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
2) Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
- sono trasportati:
- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali di 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all'acqua;
oppure
- alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
3) Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.
4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per il trasporto sui territori delle Parti Contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto sui territori delle Parti Contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.
Come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, dal prossimo 1° Settembre 2025, le leghe metalliche contenenti piombo, se riclassificate con H400 / H410 / 411 sarebbero state sottoposte all'ADR e comunque riclassificate anche ai fini della normativa rifiuti.
L'Italia attraverso il MIT, ha richiesto ad UNECE (Commissione economica per l'Europala) la deroga all'applicazione dell'ADR per trasporto di tali leghe come merci pericolose classificate con Classe 9, ONU 3077, L'UNECE ha accolto tale richiesta ed ha notificato l'Accordo multilaterale M366 / con validità 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027.
Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR.
Accordo multilaterale M366 Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al pericolo per l'ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo
1) Il presente accordo si applica solo alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità al 2.2.9.1.10.6 in conseguenza del 2.2.9.1.10.51 contenenti:
- ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
- ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
2) Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
- sono trasportati:
- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali di 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all'acqua;
oppure
- alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
3) Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.
4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per il trasporto sui territori delle Parti Contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto sui territori delle Parti Contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.
Luca D'Alessandris