RENTRI - NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI SU REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI E FIR

Le modifiche riguardano:
  • Termini di registrazione: Il passaggio al digitale impone scadenze rigorose. Le annotazioni sul registro elettronico vanno eseguite entro 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori, ed entro 2 giorni per gli impianti di trattamento.
  • Emissione per soggetti non iscritti: Le FAQ confermano che i produttori non ancora obbligati a iscriversi al RENTRI (o strutturalmente esclusi) possono continuare a ricevere e utilizzare il FIR in formato cartaceo, a patto che sia stampato tramite il portale e vidimato digitalmente.
  • Correzione degli errori: In caso di anomalie o refusi nelle registrazioni digitali trasmesse, la piattaforma prevede una procedura di rettifica ufficiale in cui l'operatore deve specificare esplicitamente la motivazione dell'errore.
  • Gestione dei respingimenti: È stato chiarito come registrare sul registro lo scarico in caso di respingimento del rifiuto da parte dell'impianto, distinguendo tra respingimento parziale o totale e inserendo causali specifiche (come "NC" per non conformità o "IR" per irricevibile).
  • Manutenzione reti fognarie: Chi esegue attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie deve iscriversi al RENTRI sia come trasportatore che come produttore. Fino a nuove disposizioni, usano i modelli unici previsti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 vidimati digitalmente tramite ViViFIR.
  • Trasporti transfrontalieri: Per le spedizioni di rifiuti all'estero, il FIR nazionale è sostituito interamente dai documenti previsti dal Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti (Allegato VII o documento di movimento), anche per la tratta percorsa all'interno del territorio italiano. Il registro cronologico aziendale va comunque compilato richiamando gli estremi di tali documenti internazionali.
  • Requisiti dell'App RENTRI FIR Digitale: Per l'uso dell'applicazione mobile sui dispositivi aziendali, il sistema supporta esclusivamente smartphone o tablet con sistemi operativi aggiornati ad Android 10 (o successivi) e iOS 16 (o successivi). 
  • L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026. I dati dei FIR devono essere trasmessi al RENTRI solo per i FIR gestiti in formato digitale riferiti a rifiuti pericolosi. La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico, di seguito riportati:
    • per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
    • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
    • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
    Tutti i soggetti che trasmettono i dati dei FIR sono soggetti, in quanto produttori, trasportatori o destinatari di rifiuti pericolosi,  all’obbligo di iscrizione al RENTRI.
    La trasmissione avviene tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, oppure mediante interoperabilità tra il sistema gestionale degli operatori ed il RENTRI.

Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 - pdf

 

Le modifiche riguardano:
  • Termini di registrazione: Il passaggio al digitale impone scadenze rigorose. Le annotazioni sul registro elettronico vanno eseguite entro 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori, ed entro 2 giorni per gli impianti di trattamento.
  • Emissione per soggetti non iscritti: Le FAQ confermano che i produttori non ancora obbligati a iscriversi al RENTRI (o strutturalmente esclusi) possono continuare a ricevere e utilizzare il FIR in formato cartaceo, a patto che sia stampato tramite il portale e vidimato digitalmente.
  • Correzione degli errori: In caso di anomalie o refusi nelle registrazioni digitali trasmesse, la piattaforma prevede una procedura di rettifica ufficiale in cui l'operatore deve specificare esplicitamente la motivazione dell'errore.
  • Gestione dei respingimenti: È stato chiarito come registrare sul registro lo scarico in caso di respingimento del rifiuto da parte dell'impianto, distinguendo tra respingimento parziale o totale e inserendo causali specifiche (come "NC" per non conformità o "IR" per irricevibile).
  • Manutenzione reti fognarie: Chi esegue attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie deve iscriversi al RENTRI sia come trasportatore che come produttore. Fino a nuove disposizioni, usano i modelli unici previsti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 vidimati digitalmente tramite ViViFIR.
  • Trasporti transfrontalieri: Per le spedizioni di rifiuti all'estero, il FIR nazionale è sostituito interamente dai documenti previsti dal Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti (Allegato VII o documento di movimento), anche per la tratta percorsa all'interno del territorio italiano. Il registro cronologico aziendale va comunque compilato richiamando gli estremi di tali documenti internazionali.
  • Requisiti dell'App RENTRI FIR Digitale: Per l'uso dell'applicazione mobile sui dispositivi aziendali, il sistema supporta esclusivamente smartphone o tablet con sistemi operativi aggiornati ad Android 10 (o successivi) e iOS 16 (o successivi). 
  • L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026. I dati dei FIR devono essere trasmessi al RENTRI solo per i FIR gestiti in formato digitale riferiti a rifiuti pericolosi. La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico, di seguito riportati:
    • per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
    • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
    • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
    Tutti i soggetti che trasmettono i dati dei FIR sono soggetti, in quanto produttori, trasportatori o destinatari di rifiuti pericolosi,  all’obbligo di iscrizione al RENTRI.
    La trasmissione avviene tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, oppure mediante interoperabilità tra il sistema gestionale degli operatori ed il RENTRI.

Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 - pdf

 


Articolo scritto il 13-08-2026

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