Il REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio


E' applicabile dal 12 agosto 2026, dopo un periodo transitorio di 18 mesi. Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale.
Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
Fondamentale verificare quale ruolo si ricopre nella filiera del PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Le principali sono: il «fabbricante» - la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, o qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale situato nello stesso Stato membro.
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, stabilito in uno Stato Membro, mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure che mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati.
Scadenze principali:
Dal 12 agosto 2026: limiti alle sostanze (Art. 5) senza periodo di tolleranza, cioè metalli pesanti (100 mg/kg cumulativi) e PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, oltre agli obblighi di conformità e documentazione.
12 agosto 2028: etichettatura armonizzata (Art. 12).
2030: imballaggi riciclabili e divieti su alcuni monouso in plastica, con obiettivi di contenuto riciclato.


E' applicabile dal 12 agosto 2026, dopo un periodo transitorio di 18 mesi. Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale.
Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
Fondamentale verificare quale ruolo si ricopre nella filiera del PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Le principali sono: il «fabbricante» - la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, o qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale situato nello stesso Stato membro.
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, stabilito in uno Stato Membro, mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure che mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati.
Scadenze principali:
Dal 12 agosto 2026: limiti alle sostanze (Art. 5) senza periodo di tolleranza, cioè metalli pesanti (100 mg/kg cumulativi) e PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, oltre agli obblighi di conformità e documentazione.
12 agosto 2028: etichettatura armonizzata (Art. 12).
2030: imballaggi riciclabili e divieti su alcuni monouso in plastica, con obiettivi di contenuto riciclato.


Articolo scritto il 20-09-2026

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