Il reato di combustione illecita di rifiuti
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” (G.U. n. 289 del 10/12/2013) pone quale obiettivo prioritario l’emanazione di una direttiva interministeriale da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore, volta a definire le modalità operative per le indagini tecniche di mappatura, mediante strumenti di telerilevamento dei terreni della Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti causati da sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante la combustione.
Introduce altresì il reato di Combustione illecita di rifiuti (Art. 3) con l’art. 256-bis del D.Lgs 152/2006 :
«1. … Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui si sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, comma 1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’art. 259, comma 2, del D.Lgs 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa si sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se la proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 (Abbandono dei rifiuti) se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) – (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali).
La norma in esame si aggiunge alle disposizioni già vigenti in materia rifiuti, infatti il nostro Legislatore aveva già previsto sanzioni per coloro che incendiano i rifiuti, e lo fece proprio per fronteggiare l’emergenza campana, mi riferisco al D.L. del 6 novembre 2008 n. 172 (conv. in Legge 30 dicembre 2008, n. 210), al cui art. 6 - Disciplina sanzionatoria – ha previsto una reclusione fino a tre anni e sei mesi per “chiunque abbandona, scarica, deposita…ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi…” ;
lo stesso sistema sanzionatorio del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) prevede già sanzioni per coloro che assumono condotte atte a svolgere un’attività illecita di smaltimento dei rifiuti, tra le quali rientra l’incenerimento a terra, ovvero la combustione (vedi art. 256 del D.Lgs 152/2006), oltre alle previste disposizioni in merito alla confisca del mezzo di trasporto.
La giurisprudenza si è già espressa nel merito (Cass. III Sez. Penale 4 aprile 2013, n. 15641) applicando l’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/2006, per aver posto in essere l’attività di incenerimento a terra di rifiuti (operazione D10) , considerata attività di smaltimento sottoposta a specifica autorizzazione;
principio ribadito con Sentenza Cass. Penale 48737/2013, secondo la quale si configura il reato ex art. 256, D.Lgs 152/2006, nel caso in cui mediante combustione si smaltiscono rifiuti di imballaggio, in assenza della prescritta autorizzazione.
A cura di Luca D'Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” (G.U. n. 289 del 10/12/2013) pone quale obiettivo prioritario l’emanazione di una direttiva interministeriale da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore, volta a definire le modalità operative per le indagini tecniche di mappatura, mediante strumenti di telerilevamento dei terreni della Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti causati da sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante la combustione.
Introduce altresì il reato di Combustione illecita di rifiuti (Art. 3) con l’art. 256-bis del D.Lgs 152/2006 :
«1. … Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui si sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, comma 1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’art. 259, comma 2, del D.Lgs 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa si sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se la proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 (Abbandono dei rifiuti) se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) – (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali).
La norma in esame si aggiunge alle disposizioni già vigenti in materia rifiuti, infatti il nostro Legislatore aveva già previsto sanzioni per coloro che incendiano i rifiuti, e lo fece proprio per fronteggiare l’emergenza campana, mi riferisco al D.L. del 6 novembre 2008 n. 172 (conv. in Legge 30 dicembre 2008, n. 210), al cui art. 6 - Disciplina sanzionatoria – ha previsto una reclusione fino a tre anni e sei mesi per “chiunque abbandona, scarica, deposita…ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi…” ;
lo stesso sistema sanzionatorio del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) prevede già sanzioni per coloro che assumono condotte atte a svolgere un’attività illecita di smaltimento dei rifiuti, tra le quali rientra l’incenerimento a terra, ovvero la combustione (vedi art. 256 del D.Lgs 152/2006), oltre alle previste disposizioni in merito alla confisca del mezzo di trasporto.
La giurisprudenza si è già espressa nel merito (Cass. III Sez. Penale 4 aprile 2013, n. 15641) applicando l’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/2006, per aver posto in essere l’attività di incenerimento a terra di rifiuti (operazione D10) , considerata attività di smaltimento sottoposta a specifica autorizzazione;
principio ribadito con Sentenza Cass. Penale 48737/2013, secondo la quale si configura il reato ex art. 256, D.Lgs 152/2006, nel caso in cui mediante combustione si smaltiscono rifiuti di imballaggio, in assenza della prescritta autorizzazione.
A cura di Luca D'Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris