
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni
Con il D.M.121/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.157 del 07/07/2016 è stato adottato il Regolamento con il quale vengono introdotte, a decorrere dal 22 luglio 2016, le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di piccolissime dimensioni, nonché per la gestione delle attività di deposito e trasporto di questi rifiuti sono stati dettati i relativi requisiti tecnici.
Tale disciplina è stata adottata in applicazione dell’articolo 11, comma3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, con il quale viene disposta l’ obbligatorietà per i punti vendita con superfice di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati del ritiro gratuito, senza obbligo per il consumatore di acquisto di una apparecchiatura equivalente, dei Raee con dimensione fino a 25 cm; tale obbligo non sussiste per i negozi che hanno una superfice inferiore ai 400 mq e per chi fa online vendita di apparecchiature elettroniche per i quali, pertanto, permane la sola facoltatività di aderire.
La nuova disciplina impone alla distribuzione l’obbligo di informare i cittadini/consumatori sull’opportunità di consegnare tali apparecchiature gratuitamente presso il punto vendita.
I distributori, così come già avviene per il ritiro dell’”uno contro uno” ,possono rifiutare il ritiro di tali apparecchiature quando ciò comporti un rischio per la salute e la sicurezza del personale o qualora il rifiuto risulti privo dei suoi componenti essenziali o se contenga rifiuti diversi dai Raee.
L’articolo 5 del decreto stabilisce che il ritiro debba essere effettuato all’interno dei locali del punto vendita del distributore ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso che sia però pertinenza del punto vendita.
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Con il D.M.121/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.157 del 07/07/2016 è stato adottato il Regolamento con il quale vengono introdotte, a decorrere dal 22 luglio 2016, le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di piccolissime dimensioni, nonché per la gestione delle attività di deposito e trasporto di questi rifiuti sono stati dettati i relativi requisiti tecnici.
Tale disciplina è stata adottata in applicazione dell’articolo 11, comma3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, con il quale viene disposta l’ obbligatorietà per i punti vendita con superfice di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati del ritiro gratuito, senza obbligo per il consumatore di acquisto di una apparecchiatura equivalente, dei Raee con dimensione fino a 25 cm; tale obbligo non sussiste per i negozi che hanno una superfice inferiore ai 400 mq e per chi fa online vendita di apparecchiature elettroniche per i quali, pertanto, permane la sola facoltatività di aderire.
La nuova disciplina impone alla distribuzione l’obbligo di informare i cittadini/consumatori sull’opportunità di consegnare tali apparecchiature gratuitamente presso il punto vendita.
I distributori, così come già avviene per il ritiro dell’”uno contro uno” ,possono rifiutare il ritiro di tali apparecchiature quando ciò comporti un rischio per la salute e la sicurezza del personale o qualora il rifiuto risulti privo dei suoi componenti essenziali o se contenga rifiuti diversi dai Raee.
L’articolo 5 del decreto stabilisce che il ritiro debba essere effettuato all’interno dei locali del punto vendita del distributore ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso che sia però pertinenza del punto vendita.
A cura di Luca D'Alessandris
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