Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti (MUD 2017): soggetti obbligati ed esenzioni

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, che ha istituito il Modello unico di dichiarazione ambientale, quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole già utilizzate per la presentazione del Mud 2016, che troviamo nel Dpcm 21 dicembre 2015 (che già reiterava le regole contenute nel precedente Dpcm 17 dicembre 2014).

Rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto il 30 aprile cade di festivo e quindi slitta al primo giorno non festivo ovvero il 2 maggio mentre rimane immutata la modulistica come immutati rimangono i soggetti obbligati e quelli esclusi.

Soggetti obbligati:

1)      Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art.189, d.lgs. n.152/2006.

2)      Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189, d.lgs. n.152/2006) e derivanti da:

a)      Lavorazioni industriali

b)      Lavorazioni artigianali

c)      Attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi.

3)      Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.189, d.lgs. n.152/2006).

4)      I gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs. n.182/2003).

5)      Gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs. n.209/2003 che in base  agli artt.7, comma 2-bis e 11,comma3, del d.lgs. n.209/2003, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel suindicato decreto legislativo.

6) I consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, d.lgs. n.152/2006.

7) I soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione, (art.189,dlgs n.152/2006).

8) I soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs., n.49/2014.

9) I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione (art.189, d.lgs. n.152/2006).

10) Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs. 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.

Dopo questa panoramica relativa ai soggetti che anche quest’anno dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud vediamo i soggetti esentati:

1) Produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29).

2) Produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite.

3) Imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221).

4) I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore,  trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).

 

 Luciano Gianpietro

www.consulenzagestionerifiuti.it 

www.lucadalessandris.it 

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, che ha istituito il Modello unico di dichiarazione ambientale, quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole già utilizzate per la presentazione del Mud 2016, che troviamo nel Dpcm 21 dicembre 2015 (che già reiterava le regole contenute nel precedente Dpcm 17 dicembre 2014).

Rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto il 30 aprile cade di festivo e quindi slitta al primo giorno non festivo ovvero il 2 maggio mentre rimane immutata la modulistica come immutati rimangono i soggetti obbligati e quelli esclusi.

Soggetti obbligati:

1)      Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art.189, d.lgs. n.152/2006.

2)      Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189, d.lgs. n.152/2006) e derivanti da:

a)      Lavorazioni industriali

b)      Lavorazioni artigianali

c)      Attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi.

3)      Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.189, d.lgs. n.152/2006).

4)      I gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs. n.182/2003).

5)      Gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs. n.209/2003 che in base  agli artt.7, comma 2-bis e 11,comma3, del d.lgs. n.209/2003, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel suindicato decreto legislativo.

6) I consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, d.lgs. n.152/2006.

7) I soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione, (art.189,dlgs n.152/2006).

8) I soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs., n.49/2014.

9) I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione (art.189, d.lgs. n.152/2006).

10) Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs. 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.

Dopo questa panoramica relativa ai soggetti che anche quest’anno dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud vediamo i soggetti esentati:

1) Produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29).

2) Produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite.

3) Imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221).

4) I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore,  trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).

 

 Luciano Gianpietro

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Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.


Articolo scritto il 13-04-2017

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