Tar Lombardia (BS) Sez. I n. 48 del 17 gennaio 2017 : il proprietario del terreno su cui insistono rifiuti risponde della loro gestione

Con questa pronuncia il giudice amministrativo, nell’ambito di una controversia di più ampio respiro relativa alla costruzione di un centro commerciale su di un terreno, svolge una serie di considerazioni relativamente allo smaltimento di rifiuti rinvenuti su di un terreno acquistato con la consapevolezza dell’esistenza degli stessi.

Il Tar richiamandosi al diritto comunitario parte dalla considerazione che incombe sul detentore dei rifiuti, indipendentemente da una indagine sulla responsabilità nella produzione degli stessi, l’obbligo di rimozione e di avvio allo smaltimento o al recupero; infatti, ai sensi dell’articolo 3 paragrafo1 punto 6 della Direttiva n.2008/98/CE il detentore è la persona fisica o giuridica che possiede i rifiuti e, nel caso in specie, il proprietario dell’area dove si trovano i rifiuti assume la qualifica di detentore in quanto, a differenza del produttore, l’elemento decisivo è la materiale detenzione dei rifiuti ovvero il soggetto che ne abbia acquisito la materiale detenzione.

Gli oneri della gestione dei rifiuti ricadono sul produttore iniziale o sul detentore del momento o sui detentori precedenti; pertanto la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente una obbligazione di duplice contenuto:

a)     il divieto di abbandono dei rifiuti

b)    l’obbligo del loro smaltimento

Diversa è la posizione del proprietario del terreno incolpevole su cui i rifiuti sono stati collocati a sua insaputa o contro la sua volontà, ovvero senza atti di assenso o di tolleranza cioè colui che ha subito lo sversamento degli stessi sulla sua proprietà perché per esso trova applicazione l’esimente prevista dall’art.192 comma 3 del D.lgs.152/06.

Ma tale posizione non può riconoscersi, come nel caso in esame, al soggetto che al momento dell’acquisto della proprietà del terreno era consapevole della presenza di rifiuti sullo stesso e pertanto al passaggio della titolarità del bene sul piano privatistico all’atto dell’acquisto si associa, sul piano pubblicistico, l’assunzione di una posizione di responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti.            

 Luciano Gianpietro 

www.consulenzagestionerifiuti.it 

www.lucadalessandris.it 

Con questa pronuncia il giudice amministrativo, nell’ambito di una controversia di più ampio respiro relativa alla costruzione di un centro commerciale su di un terreno, svolge una serie di considerazioni relativamente allo smaltimento di rifiuti rinvenuti su di un terreno acquistato con la consapevolezza dell’esistenza degli stessi.

Il Tar richiamandosi al diritto comunitario parte dalla considerazione che incombe sul detentore dei rifiuti, indipendentemente da una indagine sulla responsabilità nella produzione degli stessi, l’obbligo di rimozione e di avvio allo smaltimento o al recupero; infatti, ai sensi dell’articolo 3 paragrafo1 punto 6 della Direttiva n.2008/98/CE il detentore è la persona fisica o giuridica che possiede i rifiuti e, nel caso in specie, il proprietario dell’area dove si trovano i rifiuti assume la qualifica di detentore in quanto, a differenza del produttore, l’elemento decisivo è la materiale detenzione dei rifiuti ovvero il soggetto che ne abbia acquisito la materiale detenzione.

Gli oneri della gestione dei rifiuti ricadono sul produttore iniziale o sul detentore del momento o sui detentori precedenti; pertanto la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente una obbligazione di duplice contenuto:

a)     il divieto di abbandono dei rifiuti

b)    l’obbligo del loro smaltimento

Diversa è la posizione del proprietario del terreno incolpevole su cui i rifiuti sono stati collocati a sua insaputa o contro la sua volontà, ovvero senza atti di assenso o di tolleranza cioè colui che ha subito lo sversamento degli stessi sulla sua proprietà perché per esso trova applicazione l’esimente prevista dall’art.192 comma 3 del D.lgs.152/06.

Ma tale posizione non può riconoscersi, come nel caso in esame, al soggetto che al momento dell’acquisto della proprietà del terreno era consapevole della presenza di rifiuti sullo stesso e pertanto al passaggio della titolarità del bene sul piano privatistico all’atto dell’acquisto si associa, sul piano pubblicistico, l’assunzione di una posizione di responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti.            

 Luciano Gianpietro 

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Articolo scritto il 19-05-2017

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