DM 9 marzo 2017, n.68 Regolamento sulla modalita

E’ stato pubblicato  sulla gazzetta ufficiale n.122 del 27 maggio 2017 il Regolamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49.

In particolare partendo dal considerando n. 23 della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) secondo cui “ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei Raee derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori” e dall’articolo 12, paragrafo 3, secondo cui: “ gli Stati membri provvedono affinchè  ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i Raee sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti”, al fine di determinare tale garanzia finanziaria vengono definiti, con il Regolamento in commento, i criteri generali per l’individuazione della stessa affinché essa possa assolvere all’esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione dei Raee ricadano sulla collettività, assicurando la disponibilità  di importi economici adeguati a coprire detti oneri.

Passando ad una disamina delle parti più importanti dell’articolato normativo in commento vediamo come  nell’articolo 1, comma 2, si precisa che la garanzia finanziaria è prestata per la gestione dei Raee che provengono dai nuclei domestici in quanto per i Raee professionali il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il finanziamento per tutte le operazioni  gestione di tali rifiuti deve essere garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali di cui all’articolo 9 del D.lgs 49/2014 o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.

Nell’articolo 2 viene individuato nel Ministero dell’Ambiente (MATT) il beneficiario della garanzia finanziaria e la durata, pari ad un anno, della stessa che viene prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento di gestione dei Raee ovvero dal singolo produttore nel caso in cui operi individualmente, oppure, dal sistema collettivo cui lo stesso aderisce; per i produttori già iscritti al registro la garanzia andrà prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Le tipologie e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie sono elencate nell’articolo 3 ,primo comma, e cioè:

a)     Reale e valida cauzione ai sensi dell’art.54 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;

b)    Fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente o , in alternativa, da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D.lgs 385/1993;

c)     Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate;

d)    Garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del sopracitato decreto legislativo.

La documentazione attestante l’avvenuta presentazione  della garanzia finanziaria secondo le diverse modalità sopradescritte viene trasmessa al MATT che si avvale per la valutazione di congruenza delle stesse del Centro di coordinamento Raee.; entro i successivi novanta giorni dalla data di ricezione di tale documentazione la garanzia finanziaria deve essere accettata dal Ministero dell’Ambiente, trascorso inutilmente detto termine le stesse si considerano tacitamente accettate in applicazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto, n.241.

La documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria è trasmessa al MATT che procede alla sua accettazione entro i successivi novanta giorni dalla ricezione; la stessa si intende tacitamente accettata decorso tale termine.

I soggetti obbligati tramettono al Centro di coordinamento, in formato digitale e a cadenza annuale, i costi attesi delle operazioni di gestione dei Raee domestici, cioè i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento previsti dal D.lgs.49/2014, relativamente all’anno in cui viene prestata la garanzia.     

    

  Gianpietro Luciano 

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

E’ stato pubblicato  sulla gazzetta ufficiale n.122 del 27 maggio 2017 il Regolamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49.

In particolare partendo dal considerando n. 23 della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) secondo cui “ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei Raee derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori” e dall’articolo 12, paragrafo 3, secondo cui: “ gli Stati membri provvedono affinchè  ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i Raee sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti”, al fine di determinare tale garanzia finanziaria vengono definiti, con il Regolamento in commento, i criteri generali per l’individuazione della stessa affinché essa possa assolvere all’esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione dei Raee ricadano sulla collettività, assicurando la disponibilità  di importi economici adeguati a coprire detti oneri.

Passando ad una disamina delle parti più importanti dell’articolato normativo in commento vediamo come  nell’articolo 1, comma 2, si precisa che la garanzia finanziaria è prestata per la gestione dei Raee che provengono dai nuclei domestici in quanto per i Raee professionali il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il finanziamento per tutte le operazioni  gestione di tali rifiuti deve essere garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali di cui all’articolo 9 del D.lgs 49/2014 o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.

Nell’articolo 2 viene individuato nel Ministero dell’Ambiente (MATT) il beneficiario della garanzia finanziaria e la durata, pari ad un anno, della stessa che viene prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento di gestione dei Raee ovvero dal singolo produttore nel caso in cui operi individualmente, oppure, dal sistema collettivo cui lo stesso aderisce; per i produttori già iscritti al registro la garanzia andrà prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Le tipologie e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie sono elencate nell’articolo 3 ,primo comma, e cioè:

a)     Reale e valida cauzione ai sensi dell’art.54 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;

b)    Fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente o , in alternativa, da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D.lgs 385/1993;

c)     Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate;

d)    Garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del sopracitato decreto legislativo.

La documentazione attestante l’avvenuta presentazione  della garanzia finanziaria secondo le diverse modalità sopradescritte viene trasmessa al MATT che si avvale per la valutazione di congruenza delle stesse del Centro di coordinamento Raee.; entro i successivi novanta giorni dalla data di ricezione di tale documentazione la garanzia finanziaria deve essere accettata dal Ministero dell’Ambiente, trascorso inutilmente detto termine le stesse si considerano tacitamente accettate in applicazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto, n.241.

La documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria è trasmessa al MATT che procede alla sua accettazione entro i successivi novanta giorni dalla ricezione; la stessa si intende tacitamente accettata decorso tale termine.

I soggetti obbligati tramettono al Centro di coordinamento, in formato digitale e a cadenza annuale, i costi attesi delle operazioni di gestione dei Raee domestici, cioè i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento previsti dal D.lgs.49/2014, relativamente all’anno in cui viene prestata la garanzia.     

    

  Gianpietro Luciano 

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Articolo scritto il 18-07-2017

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